Art. 17.
(Delega al Governo in materia di sospensione dei termini civilistici e tributari).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo,

 

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previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della sospensione dei termini in materia civilistica e tributaria a favore delle popolazioni e delle imprese interessate dalla dichiarazione dello stato di calamità, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) semplificazione delle disposizioni di carattere sospensivo;

          b) previsione di misure agevolative di carattere generale e automatico estese all'intera durata dello stato di calamità.